COMUNE DI PORTOFERRAIO GRUPPO CONSILIARE “BENE COMUNE”
Al Dirigente Area 2 “Servizi Generali e Finanziari Vice Segretario Dott. Maurizio Nieri
Al Segretario Generale
Al Sindaco
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER L'AFFIDAMENTO DI EVENTUALE INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DELL'AREA 3 “SERVIZI TECNICI E AL TERRITORIO” AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL TUEL (D.lgs. n. 267/2000) E S.M.I.
Visto l'Avviso Pubblico di cui all'oggetto;
Considerato che alcune previsioni del bando si pongono in contrasto con le vigenti norme in materia di reclutamento dei Dirigenti nell'ambito del Pubblico Impiego e nel particolare:
B) Requisiti specifici
1) Vengono previsti, quali requisiti di ammissione, la Laurea Specialistica (LS), la Laurea Magistrale (LM) o diploma di Laurea equivalente o equiparato alle stesse e non anche la Laurea triennale (L).
Secondo questa previsione, il concorrente dotato del titolo di studio della laurea triennale (“laurea breve o di 1° livello, nuovo ordinamento”), e in possesso dell'esperienza di servizio, non ha la possibilità di partecipare alla selezione, questo in violazione del principio del favor partecipationis e eccesso di potere per irragionevole disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di ruolo delle P.A. con almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del Diploma di Laurea e quindi della Laurea Triennale.
Con la Sentenza n. 1343/2024 il TAR Toscana – Sez. I esprime il suo parere in merito all'art. 7,comma 1, del DPR 70/2013, relativo al reclutamento dei Dirigenti nella PA.
Secondo il TAR per l'accesso alla qualifica Dirigenziale i requisiti di Laurea devono essere distinti tra candidati “interni” (già appartenenti alla PA) e “esterni” (non appartenenti alla PA.
La decisione si fonda sull'idea che non sarebbe ragionevole imporre lo stesso livello di laurea (vecchio ordinamento o magistrale/specialistica) a tutti i candidati. Al contrario, per i candidati interni si prevede anche l'ulteriore requisito dell'anzianità di servizio, che già costituisce un elemento distintivo rispetto ai candidati esterni.
Al riguardo si veda il TAR Lazio 16 gennaio 2012 n. 430; TAR Lazio 3 novembre 2009, n. 10729) e anche l'orientamento seguito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. Lav. Ord. 18 settembre 2020 n. 19617) secondo cui può essere ammesso al concorso di dirigente il candidato che sprovvisto della vecchia laurea quadriennale abbia terminato gli studi universitari al primo triennio conseguendo la nuova “laurea breve”, e non quella specialistica o magistrale al termine di ulteriori due anni.
Ma, a prescindere dalla posizione espressa dalla giurisprudenza cui si è fatto sopra riferimento, il bando relativo alla selezione in oggetto deve consentire la partecipazione alla selezione ai candidati in possesso della “laurea breve” dal momento che, in caso contrario, condurrebbe a esiti gravemente discriminatori ed alla irragionevole disparità di trattamento.
2)Per la copertura del profilo di Dirigente dell'Area 3 “Servizi tecnici e al territorio viene richiesto tra gli altri requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale, il possesso della iscrizione all'ordine professionale, un elemento questo che è in realtà previsto solo per l'esercizio delle funzioni oggetto del concorso e pertanto inidoneo a selezionare la platea dei potenziali concorrenti che, al contrario, viene arbitrariamente limitata, proprio a causa di tale criterio di selezione che è pertanto irragionevole.
Questa clausola, che impone ai concorrenti oneri amministrativi ed economici che sono necessari solo al momento dell'assunzione, previa vincita del concorso, risulta irrazionale e inadeguata al perseguimento della tutela dell'interesse pubblico perseguito dalla PA.
Assume a riguardo rilievo non secondario la pronuncia della sentenza del Consiglio di Stato n. 947/2021.
3)Anche il punto 3 del bando che consente la partecipazione al concorso a chi abbia “svolto almeno 5 anni di ruolo da Dirigente o di Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico o in un settore affine (...)” risulta sproporzionata perché impedisce l'accesso alla procedura selettiva a chi, al momento di presentazione della domanda aveva svolto il ruolo di dirigente da meno di 5 anni.
4)Non possiamo non tenere conto che ormai da troppi anni si ricorre a figure a tempo determinato nella reggenza di un’area così strategica e che sarebbe invece opportuno garantire una continuità gestionale protratta nel tempo con benefici facilmente individuabili. Tale obbiettivo dovrebbe quindi essere garantito con un concorso per la copertura di tale posizione “a tempo indeterminato”.
5)E' altresì utile precisare che nell’organico attuale del Comune di Portoferraio sono presenti dipendenti che per titoli, esperienza e professionalità potrebbero occupare il ruolo dirigenziale dell’Area 3, tra l'altro una unità di personale tale ruolo lo ha già ricoperto in passato.
Per quanto sopra esposto e considerato
i sottoscritti Consiglieri comunali del Gruppo “Bene Comune”, invitano le SS.LL a intervenire in autotutela sulla sopracitata procedura selettiva, rettificando i requisiti specifici dell'avviso per attuare quel principio del favor partecipationis volto favorire la più ampia partecipazione di candidati alla selezione che sottende l'interesse pubblico al massimo diffondersi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione del soggetto maggiormente corrispondente alla figura ricercata.
I Consiglieri comunali del Gruppo “Bene Comune”
Marcella Merlini
Daniele Palmieri