La Giunta regionale risponde alla mozione di sollecitazione, approvata alla fine del febbraio scorso da parte del Consiglio, in merito alla corretta interpretazione delle norme nazionali sulla presenza nei campeggi toscani di strutture amovibili, cioè case mobili e accessori di tende e roulotte.
E lo fa con una delibera approvata nella seduta di ieri, 16 aprile, su proposta congiunta delle assessore al turismo e all'urbanistica e territorio, che licenzia una circolare di interpretazione autentica, non una legge come suggerito da parte dell'assemblea consiliare, perché ritenuto percorso più breve e adatto a rispondere da subito alle esigenze avanzate dagli operatori turistici e dai Comuni. Cui resta la competenza delle autorizzazioni di insediamento dei campeggi, nel rispetto del territorio e del contesto paesaggistico.
Di fatto la delibera riconosce la possibilità per i gestori di mantenere in essere nei periodi di chiusura delle strutture ricettive sia le case mobili, sempre nei limiti del rispetto del massimo 40 per cento della superficie in concessione, che i cosiddetti accessori di tende e roulotte; cioè, si chiarisce, quanto può essere necessario ad esempio per la cucina o la messa a riparo di oggetti. In sostanza, si tratta, secondo l'atto della Giunta, di mantenere rigidamente integro il concetto di temporaneità e amovibilità delle strutture ricettive presenti nei campeggi.
Per le strutture accessorie di tende e roulotte deve restare assente ogni forma di opera edilizia o allaccio fognario, elettrico o idrico riconducibile alla categoria di opere di urbanizzazione, che devono limitarsi a quelle preesistenti al servizio delle piazzole autorizzate nell'ambito dei permessi di costruzione del campeggio. Restano fuori norma anche le verande rigide che spesso accompagnano le roulotte, in legno o altro materiale da costruzione, se di dimensioni maggiori della roulotte stessa.
Per le case mobili, viene sottolineato nella delibera la loro caratteristica di strutture temporaneamente ancorate al suolo; gli allacciamenti di servizio sono consentiti, ma devono essere di facile smontaggio nel rispetto del concetto di facile ripristino delle aree, una volta eventualmente cessata l'attività turistico-ricettiva.