La risposta dell’Amministrazione di Rio nell’Elba sul grosso sbancamento verticale proprio sotto il Paese non convince del tutto, in particolare se si legge il regolamento edilizio del Comune.
All’area interessata dal grosso scavo è stata infatti stata attribuita la classe di rischio idrogeologico 2 su 4 e non si è tenuto conto della vicinanza della fognatura che invece è ben visibile nelle foto che Legambiente ha pubblicato, tanto che il suo tubo arancione spicca, ancorato alla parete verticale, praticamente lungo tutto perimetro del fronte di scavo.
Ecco cosa si legge nel RU di Rio nell’Elba:
Classe 2 - Fattibilità con normali vincoli da precisare in sede di progetto: equivale a livelli di rischio basso. Non sono richieste indagini di dettaglio a livello di area complessiva. Il progetto deve basarsi su di un’apposita indagine geotecnica/idraulica mirata alla soluzione dei problemi evidenziati dal Piano strutturale. La relazione geologica e relazione geotecnica/idraulica possono formare un unico elaborato nel quale ricostruzione geologica del sito e caratterizzazione geotecnica del sottosuolo debbono essere reciprocamente coerenti.
Articolo 1.1.1.2. - Particolari disposizioni relative alle opere sotto il piano di campagna
1. Per ogni trasformazione sotto il piano di campagna devono essere effettuati: 1.1 uno studio idrogeologico inerente la falda freatica, finalizzato alla ricostruzione delle sue caratteristiche, della geometria e delle escursioni stagionali; 1.2 uno studio idraulico riferito alla porzione di rete idraulica superficiale interessata dalla prevista trasformazione, e comprendente altresì l’analisi della consistenza della rete fognaria (per l’area urbana) sottesa a tale previsione; 1.3 uno studio idrologico esteso a tutti i corsi d’acqua suscettibili di interessare l’opera prevista con eventuali episodi esondativi.
2. Il progetto della trasformazione deve tenere conto dei risultati degli studi di cui al comma 1. La trasformazione può essere effettuata soltanto a seguito dell’esecuzione degli eventuali interventi di bonifica idraulica, che si rendessero necessari, previsti dai medesimi studi.
Articolo 1.6.4.- Distanze dalle condotte di liquidi e di sostanze gassose
1. Ferma restando ogni eventuale disposizione più restrittiva posta da leggi, da atti aventi forza di legge e da provvedimenti amministrativi, dello Stato, della Regione Toscana e della provincia di Pisa, ovvero da atti costitutivi di servitù, fuori dai centri abitati, ed altresì nelle aree da realizzare mediante nuovo impianto previste dal presente strumento di pianificazione urbanistica, nelle fasce di 10 metri latistanti l'asse delle condotte principali di liquidi e di sostanze gassose, quali acquedotti, fognature, oleodotti, metanodotti, gasdotti, e simili, non sono ammesse nuove costruzioni di edifici, ricostruzioni di edifici conseguenti a demolizioni integrali di edifici preesistenti e ampliamenti di edifici che comportino l'avanzamento dei fronti verso la condotta interessata.