Fino alla restaurazione del dominio asburgo lorena,all’Elba vigeva il sistema giudiziario predisposto dal governo francese che era il seguente: “Tribunali. I Tribunali dell’Isola dell’Elba secondo l’ultima organizzazione sono composti d’una Corte di Cas sazione a cui presiede il Governatore pro tempore dell’Isola; una Corte d’appello di cui presidente l’Intendente dell’isola ed i Giudici di queste due Corti sono dei cittadini i più marcanti dell’Isola medesima e le loro funzioni sono gratuite. Il Tribunale di 1° Istanza è composto d’un Presidente,due giudici ed un Procuratore Imperiale, tutti legali e con due sufficienti appuntamenti. Questo tribunale di 1° Istanza riunisce anche le funzioni di Corte Criminale speciale. Finalmente ci sono tante giudicature di pace per così dire quante sono le Comuni” (Affari generali del Commissario straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 novembre 1816.Filza 3.Carta 379.ASCP) Sua Altezza Imperiale e Reale,Ferdinando III Asburgo Lorena,restaurato il dominio sull’Elba,così ordina con Motuproprio del 18 settembre 1815: “Sua Altezza Imperiale e Reale nella determinazione di rendere uniforme e comune per quanto le circostanze lo comportano all’Isola dell’Elba ,al Territorio di Piombino,a quello del Monte Santa Maria,la legislazione vegliante nel Gran-Ducato,quantunque abbia provvisoriamente confermate le leggi ed ordini veglianti in detti Stati ,pure volendo fin d’ora provvedere agli oggetti più essenziali e che possono maggiormente incontrare la soddisfazione del Pubblico,ordina e comanda quanto appresso: Sono aboliti nel Territorio di Piombino ,in quello di Santa Maria e nell’Isola dell’Elba tutte quelle disposizioni Civili con cui si regolano attualmente i diritti di successione intestata. Dal dì primo inclusivo del prossimo mese di Ottobre avrà pieno vigore e sarà esattamente osservato il disposto dell’Editto Successorio pubblicato nel Gran- Ducato sotto dì 18 Agosto 1814; ed i Tribunali e i Magistrati si conformeranno al medesimo nei loro Giudizi,dovendosi in ogni rapporto considerare come Legge regolatrice in materia di successione non ostante qualunque altra Legge,Ordine o consuetudine in contrario. Sarà trasmesso la Tribunale di Piombino, a quello di Porto-Ferraio ed a quello di Monte Santa Maria un’Esemplare di detta Legge o Editto per conservarsi a pubblica notizia e per rendersi ostensibile gratis a chiunque voglia averne più precisa cognizione onde niuno possa allegarne ignoranza. Resta pure abolito nell’Isola dell’Elba e nel Territorio di Piombino il disposto nella Sezione terza del Libro Terzo,Titolo Primo del Codice dei delitti e delle pene,il quale in questa parte non avrà ulteriore effetto o vigore. Dato Lì 18 settembre mille ottocentoquindici Ferdinando Peri Segretario di Stato assente Visto N. Corsini Gio Batta Nomi Concorda col suo Originale et in fede “ (Idem come sopra .Filza 2. Carta 164.ASCP) Due mesi dopo,nel novembre del 1815, Sua Altezza Imperiale e Reale ,con suo Motuproprio ,istituisce il sistema giudiziario che deve esistere all’Elba: “Sua Altezza Imperiale e Reale volendo che il sistema Governativo e Giudiziario dell’isola d’Elba sia regolato e stabilito in modo conforme a quello che si pratica nel rimanente del Granducato ordina e comanda che il Governo e i Tribunali dell’isola rimangano determinati come in appresso….. L’intero territorio dell’isola formerà un solo Vicariato denominato Vicariato di Portoferraio il quale avrà sotto di sé due Potesterie una di Lungone l’altra di Marciana. La Potesteria di Lungone comprenderà i territori di Lungone,Capoliveri,Rio e Marina di Rio ,quella di Marciana alta,Marina di Marciana,Poggio,S.Piero e S.Ilario. Al Vicariato di Portoferraio verrà detto un Auditor Vicario ,il quale estenderà la sua Giurisdizione Criminale sopra tutta l’Isola e la Civile sul Territorio Comunale di Portoferraio circoscritto negli antichi limiti. Saranno addetti al Tribunale dell’Auditor Vicario un Cancelliere Criminale ed un Cancelliere Civile. Sarà destinato un Potestà a ciascuna delle Potesterìe di Marciana e di Lungone ed ognuno di essi avrà la Giurisdizione civile nella parte di territorio come sopra assegnata a ciascuna Potesterìa. Il Potestà di Marciana avrà la sua residenza in Marciana alta.Quello di Lungone risiederà in Lungone con l’obbligo però di trasferirsi ogni quindici giorni a tenere udienza e tender ragione in Rio. Le cause Criminali dell’Isola d’Elba saranno portate nelle solite forme alla Rota Civile e Criminale di Grosseto. Per le prime Appellazioni nella Cause Civili soggette ad Appello,il Vicariato di Portoferraio sarà sotto la Giurisdizione di Pisa,senza pregiudizio della Giurisdizione del Vicario per le Cause appellabili dai Potestà, a forma del sistema di Procedura che verrà successivamente prescritto. I nuovi Magistrati e Tribunali eretti nell’isola d’Elba col presente Motuproprio entreranno in attività al primo Gennaio 1816 e da quest’epoca restano aboliti tutti i Tribunali e Magistrature tanto Civili che Criminali e di Commercio già esistenti e provvisoriamente conservati. L’I. e R. Consulta è incaricata di proporre sollecitamente sentito il Presidente del Buon Governo, i Soggetti che giudicherà più idonei per i posti di Auditor Vicario,Cancelliere Criminale,cancelliere Civile,Potestà di Longone,Potestà di Marciana,indicherà la classe da assegnarsi al Vicariato e la Provvisione da destinarsi a ciascun posto e nella proposizione dei Soggetti avrè in considerazione quelli che ai requisiti di Moralità e Capacità uniscono il titolo di Servizio prestato in qualche Impiego. Si riserva Sua Altezza Imperiale e Reale di farsi render conto dei titoli e Meriti di quelli attualmente impiegati nell’ordine Giudiziario che rimanessero senza collocamento per la soppressione del Posto da essi occupato. Dato Lì 17 novembre Milleottocentoquindici Ferdinando V.o Fossombroni GB Nomi Concorda col suo originale in fede G.B. Nomi “ (Idem come sopra.Filza 3. Carta 398.ASCP)
Marcello Camici
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ASCP.Archivio storico comune Portoferraio