Domenica pomeriggio, in Località Le Grotte del Comune di Portoferraio, in attuazione di un piano teso all’identificazione di pregiudicati in relazione alle segnalazioni ricevute dai cittadini ed al contrasto della criminalità diffusa, la Volante controllava due persone a bordo di un ciclomotore: un residente a Capoliveri di 50 anni alla guida e un ragazzo di 20 anni.
L’uomo, fermato dagli operatori della Polizia di Stato, si dimostrava poco collaborativo e, anche in relazione a segnalazioni ricevute, veniva sottoposto ad ispezione che portava al rinvenimento, nel porta oggetti sotto al sellino, occultato in un pacchetto di sigarette, di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana che veniva sequestrata.
Al 50enne è stato contestato l’illecito relativo all’uso personale di sostanza stupefacente.
Si rammentano le conseguenze della sanzione per uso personale di sostanza stupefacente.
Il possesso (cioè la detenzione) di sostanza stupefacente può avere due finalità:
1. per essere ceduta a terzi (regalare è reato come vendere!)
2. per uso personale.
Se la sostanza stupefacente viene detenuta (anche solo in parte) per una successiva cessione, si configura il reato (detenzione ai fini) di spaccio; invece, la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale configura un illecito amministrativo, come previsto dall'articolo 75 TU stupefacenti (DPR 309/1990).
E’ bene quindi ricordare che il possesso di sostanze stupefacenti, anche in minime quantità e per uso personale, non è mai consentito dalla legge italiana ed è punito con sanzioni amministrative.
Se la sostanza sequestrata dalle Forze dell’Ordine è molto poca (per la precisione, se il principio attivo contenuto nella sostanza non supera una certa quantità, stabilita per Legge in apposite Tabelle) e se non c’è passaggio della sostanza ad altre persone (vendita, offerta, regalo….) viene riconosciuto “l’uso personale”.
In questo caso, la persona interessata evita denuncia penale e processo, ma viene segnalata al Prefetto per un procedimento amministrativo che comporta delle sanzioni.
E’ bene anche ribadire che la legge prevede la stessa procedura e le stesse conseguenze sia in caso di persone maggiorenni sia minorenni. L’unica differenza è che la persona minorenne dovrà presentarsi accompagnata da almeno un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale quando verrà convocata in Prefettura.
Molti ragazzi fermati dalle Volanti hanno manifestato la falsa convinzione che per i minorenni non vi siano conseguenze.
La banca dati delle forze dell'ordine, che elenca i precedenti di polizia (il cd. CED) riporta la segnalazione, e quindi in caso di controllo patente ecc. è possibile che chi sia stato segnalato per art. 75 venga attenzionato in maniera più "incisiva" (assoggettato quindi ad una perquisizione) che nonaltri.
Il Testo Unico sulle droghe colloca i derivati della cannabis in Tabelle diverse rispetto alle altre sostanze considerate più “pesanti”. Queste sostanze sono tutte illegali, con la differenza che la detenzione di cannabis e dei suoi derivati comporta sanzioni di minore durata.
Nel caso di sostanze “pesanti” (compresa la cannabis sintetica) la durata delle sanzioni va da un minimo di due mesi al massimo di un anno e prevede la sospensione dei documenti per la guida, l’espatrio e il porto d’armi.
Nel caso di possesso di derivati della cannabis è prevista la sospensione degli stessi documenti, per un periodo da uno a tre mesi.
Per chi non è in possesso di questi documenti, la sanzione consiste nel divieto di conseguirli.
Nel corso del colloquio si può tenere conto delle differenze fra le varie sostanze stupefacenti, per valutare la situazione di ciascuno e per stabilire se la violazione può essere considerata di “lieve entità”. In caso di lieve entità della violazione e solo in occasione della prima segnalazione, è possibile una Ammonizione da parte del Prefetto al posto delle sanzioni.
L’uso terapeutico è possibile, ma esclusivamente in modo regolamentato e limitato per alcune specifiche e gravi patologie (ad esempio tumori, sclerosi multipla, chemioterapia in corso etc.), nel caso in cui le terapie tradizionali non siano efficaci. L’acquisto dei farmaci a base di THC –cioè il principio attivo della cannabis- deve avvenire presso le farmacie, attraverso precise procedure e autorizzazioni stabilite dalle normative regionali.
Non è assolutamente consentita l’auto-terapia con sostanze da strada o autoprodotte.
Il possesso di sostanza stupefacente per uso personale è sanzionato in via amministrativa, cioè con la sospensione o il divieto di ottenere uno o più documenti fra:
-documenti per la guida (patenti varie)
-documenti per l’espatrio (carta di identità e passaporto)
-documenti per il porto d’armi
Per chi non possiede questi documenti (ad esempio i minorenni), viene stabilito il divieto di conseguirli.
Le sanzioni hanno una durata limitata, che va da un minimo di un mese a un massimo di un anno (tre anni per la patente di guida).
Per i cittadini extracomunitari, le sanzioni hanno anche conseguenze negative per il rinnovo dei documenti per il soggiorno.
Dr. Pietro SCROCCARELLO
Vice Questore della Polizia di Stato
Dirigente Commissariato di P.S. di Portoferraio