Oggi pomeriggio, 9 agosto 2013, come un fulmine a ciel sereno, sono stati giustapposti su tutto il lungomare della spiaggia delle Ghiaie degli inquietanti cartelli che avvertono di un temporaneo divieto di balneazione.
Di fronte ai cartelli si sono immediatamente formati capannelli di persone preoccupate e incredule che quell'acqua trasparente e cristallina potesse nascondere qualcosa di pericoloso per la salute.
I prelievi effettuati da Arpat, in effetti, storicamente hanno testimoniato che in quella zona la balneazione è sempre stata sicura, tranne nelle ultime analisi, risalenti al 6 agosto, che riportavano valori fuori norma, a causa dei quali è stato necessario per il Sindaco adottare il provvedimento del divieto.
Ancora sconosciute le cause di quanto verificatosi che sembrano comunque da imputarsi ad uno sversamento occasionale.
Di seguito il testo dell'ordinanza:
- VISTO il D.P.R. 08 Giugno 1982 n. 470 e s.m.i. recante “Attuazione della Direttiva C.E.E. n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione”;
- VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE
- VISTO l’art. 5 del succitato Decreto dal quale risultano le competenze a carico dei Comuni interessati;
- VISTO il D.M. 30.3.2010 recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
- Vista la nota dell’ARPAT Area Vasta Toscana Costa, a firma della Dott.ssa Gioia Benedettini, in data 08.08.2013, acquisita al protocollo generale del Comune di Portoferraio al n. 22389, in data 09.08.2013, con la quale si comunica che presso il punto di campionamento denominato LOC. LE GHIAIE n. IT009049014008, l’area di balneazione del punto di monitoraggio suddetto è da considerare TEMPORANEAMENTE NON IDONEA alla balneazione stessa ai sensi del D.M. Salute del 30.03.2010 articolo 2 comma 4 lettera a;
- RITENUTO, per le considerazioni e motivazioni suddette al fine della salvaguardia dell’Igiene e della Salute Pubblica, nelle more di conoscere gli esiti di successivi esami chimico-batteriologici in esecuzione da parte della competente ARPAT, di provvedere all’immediato divieto di balneazione nei tratti costieri su riportati;
- CONSIDERATO che, a norma dell’art. 15 del richiamato D.Lgs. n.116/2008, i comuni assicurano che le informazioni afferenti la classificazione, la descrizione, la balneazione a rischio, i divieti di balneazione e quelle afferenti problemi di inquinamento siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;
- CONSIDERATO che, a norma del D.M. 30/03/2010 sopra citato i Comuni trasmettono, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs 30.5.2008 n. 116, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, per posta elettronica al Ministero della salute nonché successivamente per posta ordinaria. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.
- VISTO l’art. 50 del T.U. Leggi sull’ordinamento degli EE.LL., di cui al D. L.vo 18.08.2000, n. 267, il quale demanda al Sindaco l’adozione di Ordinanze contingibili ed urgenti per garantire l’Igiene e la Sanità Pubblica;
- Ritenuto di dover garantire la presenza dei cartelli indicanti il divieto e di provvedere nel più breve tempo possibile alla loro sostituzione, nel caso di asportazione o di danneggiamento di questi ad opera di ignoti;
- Ritenuto di dover procedere ad adottare i relativi provvedimenti di competenza, al fine di tutelare la salute pubblica;
O R D I N A
il divieto temporaneo di balneazione nell’area di balneazione denominata LOC. LE GHIAIE e individuato con il n. IT009049014008;
D I S P O N E
che l’apposizione dei cartelli, anche con l’uso di apparati provvisori, indicanti i divieti di cui sopra sia effettuata senza indugio dall’emanazione della presente a cura del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Portoferraio;
A V V I S A
che, a norma dell’art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana in Firenze ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.
Copia del presente provvedimento viene rimessa per competenza e/o conoscenza ai seguenti Enti ed Uffici : U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Az. USL n. 6; ARPAT di Livorno; Regione Toscana Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali; Ministero Ambiente Servizio Acque Rifiuti e Suolo; Ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione Sanitaria; Capitaneria di Porto di Portoferraio; Commissariato Pubblica Sicurezza di Portoferraio; Comando Carabinieri di Portoferraio; Comando Guardia di Finanza di Portoferraio; Comando di Polizia Municipale.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante del Corpo Polizia Municipale del Comune di Portoferraio Rag. Rodolfo Pacini.
IL SINDACO
Dott. Roberto Peri