Il ricorso al TAR presentato dall'Amministrazione non é per volere cemento tout court, ma per richiamare il rispetto delle regole e delle leggi che si ritengono violate. Il ricorso é sicuramente il sintomo di una carenza di relazioni istituzionali, tanto che il PIT è in gran parte un atto unilaterale, altrimenti non si comprenderebbero 500 osservazioni e forse più come attestato dal garante regionale Prof. Morisi .
Inoltre, di non poco conto, le norme di salvaguardia bloccano anche gli interventi di riqualificazione anche già approvati e non solo le nuove costruzioni e quindi i temi ambientali - che costituiscono obiettivo qualificato della nostra Amministrazione - sono agitati strumentalmente.
E’ da premettere che la Regione Toscana ha adottato sin dal 2009 (Deliberazione del C.R. n. 32 del 16.6.2009) un Piano di Indirizzo territoriale anche con la disciplina paesaggistica rivolto ai Comuni della Regione; all’adozione avrebbe dovuto seguire l’approvazione degli indirizzi ai quali si sarebbero conformati i Comuni.
Insieme a tale adozione la Regione ha introdotto norme di salvaguardia, cioè il blocco dell’attività urbanistica ed edilizia contrastante con il Piano adottato sino all’approvazione.
Tale Piano non è mai stato approvato, mentre tali norme di salvaguardia e cioè il blocco dell’attività urbanistica ed edilizia dei Comuni è stato reiteratamente prorogato (anche in via legislativa, con l’art. 147 della LRT n. 66/2011 ha prorogato le relative misure di salvaguardia fino al 31 dicembre 2012” con l’art. 41 della LRT n. 77/2012 ha prorogato le misure di salvaguardia al 31 ottobre 2013”; con l’art. 2 della LRT n. 54/2013, si è previsto che le misure di salvaguardia in oggetto fossero prorogate al 31.3.2014).
Quindi, le misure di salvaguardia (ed il blocco) hanno avuto effetto dal 2009 al (marzo) 2014.
Dopo cinque anni (di blocco) la Regione, anziché approvare il Piano in questione e consentire lo sblocco dell’attività urbanistico/edilizia, ha ritenuto che lo stesso fosse difforme dalla copianificazione Stato – Regione (senza però annullarlo o revocarlo) ed ha adottato un nuovo Piano (con la Delibera Consiglio regionale n. 58 del 2/7/14), introducendo nuove misure di salvaguardia e dunque un nuovo blocco dell’attività urbanistico/edilizia, che rischia di protrarsi nei prossimi anni, in danno del territorio Elbano, a prescindere da qualsiasi considerazione sull'ambiente.
A ciò aggiungasi che le disposizioni del nuovo Piano hanno un contenuto vago e generico, con rischio di applicazione generalizzata.
Pertanto, detto Piano è stato impugnato davanti al TAR Toscana (oltre che per altri ulteriori motivi anche) per violazione delle norme della legge Regionale urbanistica (art. 17 comma 4 e 5 (nonché degli artt. 33 e 48 della LRT n. 1/2005 e art. 139 e 145 del Decr. Lgs n. 42/2004), che prescrivono l’approvazione del Piano dopo l’esame delle osservazioni e dunque prescrivono la definizione del procedimento con un provvedimento espresso e non consentono il governo del territorio attraverso provvedimenti di natura provvisoria che si susseguono l’uno all’altro sine die, con norme di salvaguardia di durata illimitata.
Ed anche per violazione delle norme della stessa legge Urbanistica Regionale n. 1/2005, Titolo V, Capo III (funzioni dei Comuni) che attribuiscono ai Comuni (nella specie: Comune di Portoferraio) la competenza e le funzioni per l’approvazione dei Piani Urbanistici locali, in quanto tali competenze finiscono per essere spogliate dalla Regione Toscana, con la reiterazione dei citati provvedimenti di adozione, di natura provvisoria, che determinano sostanzialmente blocco dell’attività urbanistica/edilizia.
Quindi, è conforme a legge che la Regione dia gli indirizzi, anche paesaggistici, ai Comuni, ma ciò deve avvenire attraverso l’approvazione del Piano in via definitiva, a cui poi si uniformeranno i comuni.
Quello che invece non pare conforme alla disciplina richiamata è la regolamentazione del territorio attraverso misure di salvaguardia imposte dalla Regione con l’adozione di successivi piani regionali solo adottati (dal 2009) e mai approvati, con conseguente mancanza di indirizzi definitivi e blocco dell’attività urbanistico/edilizia e blocco dello sviluppo equilibrato del territorio.
Il ricorso, quindi, era doveroso per il rispetto dell'istituzione che siamo a rappresentare e l'osservazione fatta sul costo di circa settemila euro é pretestuosa e ridicola, anche in considerazione alle ingenti spese legali sostenute dalla passata amministrazione, su cui fra l'altro e' in corso una verifica amministrativa.
In sintesi, l'azione intrapresa riguarda la tutela degli interessi e valori urbanistici e ambientali a vantaggio dell'intera comunità . Nessuno si sognerebbe di intraprendere attività contro la regione specie per motivi ideologici. Chi pensa o scrive queste cose dovrebbe rifletterci meglio.