Ci è stato riferito che durante la bagarre della Tassa di Sbarco, che ha visto impegnati, al momento senza costrutto, i primi cittadini elbani, un personaggio all'estermo del locale nel quale i maggiorenti si scambiavano indirizzi di saluto e cortesie, ha commentato, riferendosi alla nuova normativa "... almeno l'avessero letta la legge, saprebbero su cosa leticano".
Senza giungere ad un tale livello di malignità, ci corre l'obbligo di sottolineare che anche a nostro parere, a giudicare dal dibattito che si sta sviluppando intorno alla applicazione ed all'impiego dei proventi di un gravame imposto ai visitatori, circolano idee piuttosto confuse.
Comprendiamo che le obiettive difficoltà finanziarie in cui si dibattono gli Enti inducano gli amministratori a considerare alla stregua di una boccata di ossigeno l'opportunità di un nuovo (accresciuto) introito, ma trattiamo di leggi, e c'è una massima "giuridica" che tradotta in italiano suona: "La legge dice quello che vuole" come dire che, prima di preoccuparsi di interpretare una norma dove si ritiene sia utile farlo, occorre osservare cosa afferma in modo chiaro ed inequivocabile.
Avevamo sommariamente già sommariamente accennato ai reali contenuti del provvedimento legislativo sottolineando la sua "ratio" principalmente ambientalista, ma torna utile il lavoro di Paolo Gasparri che propone delle note tecniche sul medesimo espresse con molta chiarezza:
E.R.
Il contributo di sbarco e l’imposta di soggiorno
Il prossimo 2 febbraio 2016 entrerà in vigore la legge 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
L’articolo 33 istituisce il contributo di sbarco nelle isole minori al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonchè gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori.
Ciascun comune dell’Elba può istituire l’imposta di soggiorno; in alternativa solamente i comuni in cui sono attestati i servizi di linea di trasporto passeggeri (Portoferraio, Rio Marina e Campo) possono istituire il contributo di sbarco ricavandone un gettito.
Proviamo a declinare a livello locale gli interventi prioritari indicati dalla legge finanziabili dal contributo di sbarco:
Sostenere e finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti
- gestione associata tra i comuni dell’Elba per la raccolta dei rifiuti e per la gestione della tassa sui rifiuti (TARI)
- diminuzione dell’importo della tassa sui rifiuti (TARI)
Interventi di recupero e salvaguardia ambientale
- Completamento della rete di depuratori
- Messa in sicurezza della provinciale del Piano per Rio Marina
- Eradicazione delle specie vegetali e animali aliene
- Interventi di messa in sicurezza idrogeologica
- Interventi di difesa costiera dall’erosione marina
In subordine gli altri interventi:
Turismo,
- Manutenzione del paesaggio e riqualificazione dei centri storici
Cultura,
- Sostegno alla fruizione di musei, siti storici e archeologici
Polizia locale
- Sostegno al servizio collegato all’imbarco e sbarco
Mobilità
- Trasporto pubblico: paline di fermata, accesso alle spiagge, navette urbane
- Percorsi pedonali e ciclabili
- Rotatorie
- Car sharing
- Stazione marittima
- Parcheggi
Tra le possibili destinazioni del contributo di sbarco non sono previsti gli interventi a sostegno delle strutture ricettive, come la promozione turistica, ammessi invece tra le destinazioni dell’imposta di soggiorno.
Per farsi una opinione personale sul tema può essere utile consultare le fonti normative a partire da questo estratto dell’articolo 33 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
“Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti
1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonche' gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e' sostituito dal seguente:
«3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. (...)
Il gettito del contributo e' destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori».”
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221
L’articolo 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale, stabilisce che in alternativa al contributo di sbarco “i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchè interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali.”
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art4-com3bis!vig=
Paolo Gasparri