Una vera mazzata si è abbattuta sulla giunta di Portoferraio, ed a sferrare il colpo è una autorità di garanzia, il Revisore Angelo Bachi che in ordine agli atti amministrativi relativi al bilancio 2015 invia le sue considerazioni tanto alla Prefettura che alla Corte dei Conti che alla Procura (ravvisando evidentemente gravi violazioni normanitive) presso la medesima corte.
L'atto, per gli amministratori ferajesi, è già pesantissimo a far capo dall'oggetto "Criticità, inadempienze, irregolarità e responsabilità"
Ed ecco qui di seguito l'integrale testo lungo, indubbiamente, ma altrettanto interessante (e illuminante):
Oggetto: SEGNALAZIONI CRITICITA', INADEMPIENZE, IRREGOLARITÀ' E RESPONSABILITA'
Con la presente il sottoscritto Revisore Unico intende portare a conoscenza le seguenti criticità, inadempienze e irregolarità dell'Ente, in molti casi già oggetto di segnalazioni e comportanti azioni di responsabilità. Il sottoscritto intende, inoltre, sottolinearne la frequenza che rende di fatto pericolosa e difficile la gestione l'Ente e di conseguenza complesso e difficoltoso lo svolgimento dell'attività di revisione, aggravato dalla recente mancanza del responsabile dell'area finanziaria a seguito di licenziamento senza preavviso del 15 settembre 2016.
Ad oggi l'Ente non ha ancora provveduto alla sostituzione del Dirigente licenziato:
1) Proposta deliberazione Consiglio Comunale avente per oggetto: Approvazione dei Conto del Bilancio relativo all'esercizio finanziarlo 2015.
Su tale proposta di delibera il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole con molteplici riserve, mentre il sottoscritto Revisore ha espresso parere favorevole solo limitatamente ai risultati della gestione finanziaria e, parere negativo, relativamente alle numerose carenze e riserve, con raccomandazione di completare/integrare la documentazione carente rimuovendo il contenuto delle riserve.
Il Consiglio Comunale ha deliberato la proposta, divenuta, pertanto, la deliberazione del C.C. n. 41 dell'01.07.2016, nonostante il parere parzialmente negativo, senza ottemperare a quanto previsto dall'art. 239, comma 1 bis del Tuel. La normativa sopra citata prevede. art. 239, (comma 1 bis: "... I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione";
L'ente non ha, inoltre, ottemperato alle raccomandazioni formulate dal Revisore.
2) Proposta deliberazione Consiglio Comunale: articolo 175, comma 9 Tuel - Assestamento generale di bilancio. Articolo 193, comma 2. Tuel - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Su tale proposta di delibera il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole con molteplici riserve, mentre, il Revisore ha espresso parere favorevole limitatamente alla variazione di bilancio e parere negativo con riferimento alle numerose carenze e deficienze riscontrate con raccomandazione all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente alle carenze evidenziate al fine di addivenire ad una situazione di bilancia che potesse permettere dr esprimere, compiutamente, un giudizio sul mantenimento dell'equilibrio dello stesso. Sí invitava, infine, l'ente ad intervenire sulla struttura affinché fosse posta la massima attenzione e la massima responsabilizzazione con riguardo agli atti di verifica e controllo degli equilibri di bilancio.
Il Consiglio Comunale ha deliberato la proposta, divenuta pertanto la deliberazione del C.C. n. 47 del 21.07.2016, nonostante il parere parzialmente negativo senza ottemperare a quanto previsto dall'art. 239, comma 1 bis del Tuel. La normativa sopra citata prevede: art. 239. comma 1 bis: "... I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare + provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione";
L'ente non ha, inoltre, ottemperato alle raccomandazioni formulate dal revisore.
3) Proposta deliberazione Consiglio Comunale n. 2016/124: riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio art.194 d.lgs. 18.08.2000 n. 267.
Su tale proposta di delibera il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore hanno espresso parere negativo su 11 dei 12 debiti fuori bilancio oggetto dell'atto, oltre a esprimere un invito all'Ente affinché venissero effettuate le eventuali azioni di accertamento di responsabilità e conseguenti azioni di rivalsa nonché a produrre relazione in merito a tale attività. Il Consiglio Comunale ha deliberato la proposta, divenuta pertanto la deliberazione del CC n. 44 del 21.07.2016 nonostante i due pareri negativi su 11 dei 12 debiti f.b. senza ottemperare a quanto previsto dall'art. 49, comma 4, del Tuel, con riferimento al parere del Responsabile del Servizio Finanziario e dall'art. 239, comma 1 bis del Tuel e con riferimento al parere del Revisore. La normativa sopra citata prevede: art. 49, comma 4 "Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo devono darne adeguata motivazione net testo dello deliberazione" art. 239, comma 3. bis: "...i poteri sono obbligatori. L'organo consiliare é tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo dl revisione";
4) Regolamento di contabilità. Facendo riferimento all'approvazione del regolamento di contabilità avvenuta da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 112 del 22/12/2015 il sottoscritto segnala che ciò è avvenuta in assenza dei parere del sottoscritto, espresso negativamente in data 29/12/2015, senza che fosse pervenuto al revisore alcun avviso di convocazione del Consiglio Comunale. La richiesta successiva inoltrata dal sottoscritto (01/02/2016) circa la presa d'atto da parte dell'Ente delle osservazioni effettuate net parere non hanno avuto ad oggi alcun esito.
5) Pignoramenti effettuati da Terzi sulle giacenze di tesoreria, di cui alcuni per tardive liquidazioni su cui sono evidenti responsabilità di danno erariale per le maggiori spese di precetto e di procedura pagate:
- Euro 4.922,16 relativa a pignoramento presso terzi da parte del Sig. Fusai Elio (Carta Contabile n.11 del 31.03.2016): debito fuori bilancio riconosciuto con delibera n. 111 del 22.12.15 per euro 3.115,22, rimasta non pagata fino ala data della carta contabile per la quale il creditore ha notificato nel 2016 un secondo atto di precetto di ulteriori euro 1.806,94, di cui occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio. Il responsabile dei servizi finanziari su tale questione ha effettuato una segnalazione obbligatoria in data 05.05.2016. Occorre procedere all'accertamento di eventuali responsabilità per il ritardato pagamento;
- Euro 1.677,08 relativa a pignoramento presso terzi da parte del Condominio di Via Guerrazzi Ex Inam (Carta Contabile n.13 del 18.04.2016); debito fuori bilancio da riconoscere e all'accertamento dí eventuali responsabilità per il ritardato pagamento;
- Euro 196,17 relativa a ritenuta su somme pignorate da parte del Condominio di Via Guerrazzi Ex Inam di cui sopra; (Carta Contabile n.15 del 12.05.2016); debito fuori bilancio da riconoscere e all'accertamento di responsabilità per il ritardato pagamento;
- Euro 1.828,30 relativa a pignoramento presso terzi da parte della Sig.ra Nolè Maria (Carta Contabile n.19 dei 16.06.2016); debito Fuori bilancio riconosciuto con delibera n. 111 del 22.12.15 rimasta non pagata fino ad aprile 2016 per la quale il creditore ha notificato nel 2016 un secondo atto di precetto dì ulteriori € 1.828,30, di cui accorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio. Il responsabile del servizi finanziari su tale questione ha effettuato una segnalazione obbligatoria in data 01.07.2016. Occorre procedere all'accertamento di eventuali responsabilità per il ritardato pagamento;
- Euro 4.222,79 relativa a pignoramento presso terzi da parte del Condominio Piazza Virgilio 59/60; (Carta Contabile n.23 del 01.07.2016); il debito originario era di € 2.815,19. Occorre riconoscere il debito fuori bilancia per l'intero importo di € 4.222,79 e procedere all'accertamento di eventuali responsabilità per il ritardato pagamento;
- Euro 10.034,03 relativa a pignoramento presso terzi da parte di Opi Elba di Giulianetti e C. Snc.; (Carta Contabile n.27 del 11.10.2016); il debito originario era di € 5.717,48. Occorre riconoscere il debito fuori bilancio per l'intero importo di € 10.034,03 e procedere all'accertamento dì eventuali responsabilità per il ritardato pagamento;
Ad oggi nessun provvedimento risulta adottato dall'Ente al riguardo. Le sopra esposte carte contabili giacenti presso il Tesoriere risultano da regolarizzare obbligatoriamente entro il 31.12.2016. Tali partite debitorie devono essere riconosciute dai Consiglio Comunale dell'Ente ai sensi dell'art. 194 del Tuel ed ai sensi dello specifico principio contabile.
6) Compensazioni sui trasferimenti regionali nel periodo 2015-2016 destinati all'Ente a recupero delle somme dovute dalla ex Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano per un totale ad oggi pervenuto di € 178.702,33, somma pare destinata ad aumentare sulla base della documentazione ricevuta ad oggi dalla Regione Toscana (decreto dirigenziale R.T. n. 6743 del 09/12/15 per le sole Opere strutturali per € 280.362,50) e sulla base del Piano di Liquidazione ex Unione. Tali somme a parere dei sottoscritto devono essere riconosciute come debiti fuori bilancio seppure finanziariamente glà Coperte con l'ultima variazione di bilancio.
7) Ulteriore compensazioni da parte della Regione Toscana per il mancato pagamento da parte dell'Ente dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio marittimo degli anni passati. Gli accertamenti ricevuti dalla Regione ad oggi ammontano ad € 50.302,47 a fronte di compensazioni effettuate per € 16.213,22. Tali somme, confluite nelle economie al 31.12.15, con l'ultima variazione 2016 sono state finanziate di nuovo per € 16 213,22 ma non sono
state ancora riconosciute come debiti fuori bilancio. Si rileva anche la presenza di sanzioni ed interessi che evidenziano responsabilità per danno erariale.
8) Immobile ex Poste. in data 08.08.2016 il Revisore alla fine di una verifica ha protocollato presso l'Ente la seguente richiesta dì documentazione e/o chiarimenti:
"Relativamente al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2016-2018 e alle osservazioni formulate dal Ragioniere Capo dott. Luca Donati nel parere espresso nella deliberazione C.C. proposta n. 2016/84 del 06/05/2016, riprese dal Revisore Unico nel proprio parere, adeguata documentazione utilizzata/realizzata per quantificare il valore della porzione di immobile ex Poste"
Ciò a seguito del rilievo da parte del responsabile del Servizio Finanziario circa la valutazione dell'edificio ex Poste, la quale è stata effettuata dall'ufficio tecnico comunale ed è ritenuta sottostimata rispetto al valore di mercato.
La documentazione richiesta non è stata resa disponibile dal Dirigente dell'Area 3, nonostante l'Ufficio abbia oltretutto proceduto alta pubblicazione del bando di gara di vendita dello stesso immobile.
Il Regolamento Comunale sulle alienazioni immobiliari, all'art. 3 stabilisce che "Al fine della definizione del valore dei beni da inserire nel piano delle alienazioni viene redatto da parte dell'ufficio tecnico una stima sommaria dei cui contenuti dovrà essere tenuto conto in fase di definizione di perizia definitiva: il successivo art. 4 prevede dì valutare con "apposita perizia estimativa definitiva" ì beni da alienare prima dell'esperimento delle procedure di alienazione". Ciò non è avvenuto e l'Ente ha proceduto alla gara in violazione della norma regolamentare attraverso l'adozione dí bandi riportanti ì suddetti valori sommari stimati dal personale tecnico appartenente all'Area 3.
Vale rilevare inoltre che del ricavato di tale vendita, ai sensi dell'art. 56 bis del decreto legge n.69/2013 il 10% è destinato alla riduzione del debito del medesimo ente; ciò non è rappresentato dal bilancio come avrebbe dovdto essere in quanto nessuno stanziamento è presente a quel fine.
II Consiglio inoltre, in presenza dl parere negativo del Responsabile dei Servizio Finanziario e del Revisore relativamente alla mancata pubblicazione sul profilo del committente del Piano delle alienazioni per 60 giorni antecedenti all'approvazione da parte del Consiglio Comunale nonché relativamente alla mancata previsione in bilancio del 10% e alla presunta sotto stima dei valore, avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione come previsto dagli art. 49 e 239 del TUEL ma anche in questo caso non ha provveduto violando il Tuel.
9) D.u.p. : Il Documento Unico di Programmazione redatto alla data del 29/2/2015, risulta incompleto per la sezione "parte strategica". Anche in sede di variazione conseguente alla variazione di bilancia effettuata in seguito all'assestamento dei bilancio entro il 31.07.2016 ai sensi dell'art. 175 c.8 Tuel non è stata redatta la sezione parte strategica;
10) Affidamento lavori. II Revisore segnala affidamenti diretti di interventi dí manutenzione straordinaria sulla scuola Materna di San Giovanni e ulteriori lavori effettuati sulla stessa scuola consecutivamente, rispettivamente con determina n. 132 del 16.03.16 e n.327 del 06.07.16, entrambe deil'area 3, per importi complessivamente superiori a € 40.000,00. su Cui il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso un visto contabile positivo attestante esclusivamente la copertura finanziaria e "parere negativo relativamente alle procedure di affidamento che destano forti perplessità."
11) Deliberazione C.C. n. 81/2016 - variazione al bilancia di previsione 2016-2018. Il Revisore ha espresso parere negativo invitando l'Ente a non effettuare alcuna spesa discrezionale ad eccezione di quelle obbligatorie per legge e quelle che altrimenti potrebbero provocare un danno certo e grave all'Ente fino a quando fosse stato quantificato l'eventuale debito proveniente dal piano di liquidazione dell'Ex Unione dei Comuni e lo stesso adeguatamente stanziato in bilancio. Ciò nonostante, anche su nota. in data 07.12.2016, del Funzionario dell'Ufficio Ragioneria, dott. Stefano Tacchella, sono stati assunti impegni di spesa di natura discrezionale con determinazioni dell'Area 3 nn. 631, 633, 635 del 07.12.2016 salvo se altre.
La deliberazione del C.C. sopra indicata e stata approvata nonostante il parere negativo dell'Organo di Revisione senza ottemperare a quanto previsto dall'art 239, comma 1 bis, dei Tue) che prevede in tali casi di "motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione". Le motivazioni addotte dall'Ente appaiono inconsistenti.
12) Variazione del bilancio 2016 G.C. 241/2016 ratificata dal CC.. Tale variazione si riferisce all'esigenza di applicare l'avanzo, specificatamente accantonato, per pagare pendenze relative a impegni assunti dall'ex Unione dei Comuni per incarichi legali per € 14.331,39 sul quale l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole subordinatamente all'accertamento dell'esatta quantificazione del debito e del rispetto del saldo obiettivo invitando la G.C. ad attivare la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 D.lgs. 267/2000. Tale spesa é stata liquidata, per un importo che potrebbe essere errato per eccesso, senza il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dei Consiglio Comunale in totale difformità da quanto previsto dalla normativa, dai principi contabili, dalle raccomandazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di Revisione;
13) Equilibrio di bilancio. La costituzione in mora effettuata dalla Cassa di Risparmi di Firenze a tutti i comuni elbani per le somme dovute al Tesoriere dell'estinta Unione dei Comuni, sulla base del decreto 01/2014 del Commissario liquidatore Dr.ssa Graziella De Castelli, prevede il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, della quota a carico del Comune di Portoferraio ammontante a € 455.795,22 oltre rivalutazione ed interessi. Tale richiesta è stata formulata successivamente alla dichiarazione di improcedibilità al ricorso da parte del T.A.R. Toscana a seguito della rinuncia del Comune di Portoferraio per carenza di interesse. Tale importo risulta privo di copertura finanziaria non essendoci stanziamenti in bilancio, tranne un fondo rischi specifico ammantante ad oggi a circa € 187.000,00. Potranno pervenire inoltre ulteriori richieste di pagamenti di debiti da parte dei fornitori dell'ex Unione, oltre ai Tesoriere Cassa di Risparmio di Firenze sopra evidenziata, in seguito allo scioglimento dell'Unione dei Comuni e in seguito della rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interessi posta in essere dal Comune dì Portoferraio, rispetto alla quale niente è stato comunicato all'organo di Revisione nonostante i possibili importanti riflessi sugli equilibri di bilancio. Il sottoscritto revisore già nel rilasciare il proprio parere nella proposta di deliberazione consiliare n. 46 del 03.11.2016 — variazione ai bilancio 2016-2018 aveva espresso il seguente parere: "invita l'Ente a non effettuare alcuna spesa discrezionale ad eccezione di quelle obbligatorie per legge e quelle che altrimenti possono provocare un danno certo e grave all'Ente fino a quando non sarò quantificato l'eventuale debito proveniente dal piano di liquidazione dell'Unione dei Comuni e lo stesso adeguatamente stanziata in bilancio.
Pertanto, esprimendo parere negativo alla presente variazione di bilancio per te motivazioni suddette, invita l'Ente a provvedere, senza indugio, ad effettuare la verifica delle conseguenze che l'atto di rinuncia alla definizione del giudizio presso il TAR Toscana contro la Regione Toscano elo la stesso Piano di liquidazione dell'Unione dei Comuni potrà avere sul bilancio, provvedendo ad inviare la relativa documentazione al sottoscritto".
Oltre a quanto sopra segnalato si evidenzia che in sede di rendiconto 2015 è stata accantonata la somma di € 680.804,20 nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, a fronte di pagamenti effettuati a favore di proprietari di terreni ricadenti in area Peep, in assenza di significativi versamenti da parte delle cooperative edilizia assegnatarie dei lotti. Ad oggi nessuna comunicazione è stata trasmessa ai Revisore in merito all'avvenuta stipula dei contratti di acquisto dei terreni e di assegnazione alle cooperative edilizie. ll sottoscritto Revisore ad oggi non ha notizia della stipula di alcun atto pubblico ne quindi di conseguenti trascrizioni nei registri immobiliari. Ciò provoca, oltre ad una sofferenza di cassa anche il rischio che i terreni pagati dal Comune, essendo ancora intestati agli espropriati possano essere ceduti ad un terzo acquirente in buona fede. A fronte di tale situazione è stato provveduto, nonostante il parere negativo del Funzionario di Ragioneria Dott. Stefano Tacchella, ad effettuare un'ulteriore erogazione a favore del sig. Paolo Monti dell'importo di € 250.526,52 senza provvedere ad incrementare di pari importo il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Si invita, quindi, ad eseguire l'accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.
A tal proposito si invita, nuovamente, l'Ente a bloccare ogni e qualsiasi spesa discrezionale effettuando esclusivamente quelle obbligatorie per legge e quelle che possano provocare un danno patrimoniale certo e grave all'ente. Si evidenzia, stante la conoscenza del caso, che non sarà passibile provvedere al rinnovo o allo proroga di contratti a tempo determinato dirigenziali e non, in scadenza, fino a quando non sarà verificato l'equilibrio di bilancio.
Il Revisore unico Dott. Angelo Bachi