Il 27 gennaio scorso la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, pertanto i Porti turistici dovranno pagare i canoni arretrati.
L’aumento retroattivo dei canoni demaniali è stato introdotto con la Finanziaria per il 2007 e da allora è stato oggetto di un contenzioso decennale in diverse sedi civili e amministrative. Sia il Consiglio di Stato che il TAR Toscana, con tre separate ordinanze, avevano sospeso il giudizio e rimesso la questione alla Corte Costituzionale affinché si pronunciasse sulla legittimità dell’applicazione della normativa ai Porti turistici, modificando unilateralmente, a posteriori, le condizioni dei contratti firmati dagli investitori con lo Stato.
Tuttavia nella sentenza di venerdì, dopo aver dichiarato inammissibile l'intervento dell'Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie Nautiche - Confindustria Nautica, e delle associazioni Federturismo - Confindustria e Assomarinas - Associazione italiana porti turistici, nel dichiarare non fondata la questione, la Corte fornisce una chiarissima indicazione in merito all’applicazione dei nuovi parametri tabellari, che mostra di tenere conto delle difese delle parti private, stabilendo che i valori tabellari devono essere applicati alle consistenze, cioè all’area e allo specchio acqueo, oggetto dell’atto di concessione.
Recita la sentenza della Corte: "Un’interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame impone, quindi, la necessità di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all’avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell’amministrazione concedente".
Deve quindi essere esclusa l’applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato, alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007. Matteo Italo Ratti, Presidente della Sezione Cantieristica e Nautica di Confindustria Livorno Massa Carrara e a.d. del Porto Marina Cala de’ Medici, commenta la sentenza: “Dopo anni di ricorsi, questa sentenza dà una prima indicazione in merito a come calcolare il canone da pagare annualmente allo Stato, soprattutto in un momento dove la nautica ha estremamente bisogno di certezze. Questo provvedimento distenderà i rapporti con le amministrazioni locali – continua Ratti – che fungono solo da enti esattori, perché i proventi sono destinati allo Stato e non ai Comuni. L’auspicio – conclude Ratti – in attesa della conclusione dei ricorsi pendenti, è quello di avviare con le amministrazioni comunali un confronto costruttivo per la rideterminazione del canone in conformità del chiaro principio affermato dalla Corte Costituzionale”.