Il comitato del " si al comune unico" continua con la sua campagna di disinformazione o meglio di informazione strumentale; procede come fossimo di fronte a delle elezioni amministrative, dove ognuno promette di fare meglio dell' altro . Qui non é così, é una strada senza ritorno, che avrà conseguenze irreversibili per tutti.
Per verificare quanto siano fuorvianti ed ingannevoli le dichiarazioni del comitato del "si al comune unico", é sufficiente andare sul sito della Regione Toscana nella sezione "fusione di comuni" - Proposta di fusione dei comuni dell'Isola d'Elba - http://www.regione.toscana.it , dove troverete il testo di legge di iniziativa polare (di cui, di seguito, riportiamo due degli o articoli di cui si compone). Nella proposta di legge il Commissario è di nomina del Presidente della Regione ed esegue le direttive del Presidente della Regione; oggi, invece, si dice che il commissario è di nomina ministeriale. C’è qualcosa che non va; anzi, c’é molto che non va.
La proposta di legge é stata presentata grazie alle firme di onesti cittadini (cittadini , nella maggior parte dei casi, convinti di firmare per un referendum/sondaggio e non per la presentazione di una legge). Quello è il testo di cui la Regione a preso atto e su cui si basa tutto l'iter e , quindi, l’indizione del referendum. Tutto ciò che viene detto di diverso o in aggiunta, é solo frutto di fantasia o é falso .
Se si vogliono cambiare le carte in tavola, si deve procedere con una nuova raccolta di firme e presentare un nuovo testo di legge.
Per chiarezza si riportano gli artt. 4 e 5 del testo di legge presentato e di cui ha preso atto la Regione Toscana, dal quale risulta chiaro non solo che il commissario straordinario viene nominato dal Presidente della Regione Toscana, ma che avrà anche poteri illimitati alle direttive di chi lo ha nominato.
Art.4 Commissario straordinario
1. Fino all’insediamento degli organi del Comune dell’Isola d’Elba a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate da un commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Regione entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Il commissario straordinario non può procedere a nuove assunzioni.
3. Nell’atto di nomina e con successivi provvedimenti, il Presidente della Regione può impartire
direttive a cui il commissario straordinario si attiene nello svolgimento dell’incarico.
4. L’indennità ed i rimborsi delle spese sostenute dal commissario straordinario sono ad esclusivo carico del Comune dell’Isola d’Elba.
5. All’incarico del commissario straordinario, per tutto quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n.53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
Art.5 Vigenza degli atti
1. Tutti gli atti normativi, i piani, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di cui all’articolo 1 comma 1, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario straordinario o degli organi del Comune dell’Isola d’Elba.