L’intervento legislativo, se fosse stato approvato secondo tempi “normali”, molto probabilmente ci avrebbe aiutato a sventare lo scempio che potrebbe essere perpetrato se il progetto del dissalatore di Mola andasse avanti.
Infatti il DDL 1571 ,all’art.11, tratta in dettaglio gli impianti di desalinizzazione e detta le norme con cui devono essere progettati e realizzati.
Di seguito facciamo una breve storia dell’iter legislativo che il SalaMare sta seguendo.
E’ stato voluto e presentato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (COSTA) e approvato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre 2019.
Dopodichè è stato trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 ottobre 2019 e da qui al Senato dove è stato discusso per la prima volta dalla 13-esima Commissione permanente (territorio, ambiente, beni ambientali) il giorno 11 febbraio 2020.
Dopo varie audizioni è stato quindi adottato il testo base il 13 ottobre 2020 e dopo altre numerose riunioni finalmente è stato dato il via libera dalla Commissione Ambiente del Senato il 15 luglio 2021: il testo si trova ora in seconda lettura presso palazzo Madama ed è stato licenziato dal gruppo di lavoro con modifiche in sede redigente, era atteso in Assemblea ieri sera 3 Novembre ma è stato rinviato a martedi 9 novembre dalle ore 16,30.
Ci auguriamo che presto venga approvato e diventi legge.
Di seguito un recap dei contenuti del ddl così come approdato al Senato per la seconda lettura.
• L’articolo 1 indica le finalità del disegno di legge e le definizioni per perimetrarne l’ambito applicativo tra cui quelle di “rifiuti accidentalmente pescati” e di “rifiuti volontariamente pescati”, che, in sede di esame alla Camera, sono state estese al fine di riferirle non solo al mare, ma anche ai laghi, ai fiumi e alle lagune.
• L’articolo 2 si occupa dei rifiuti accidentalmente pescati ed è stato in più punti modificato dalla Camera. In particolare, quanto ai rifiuti accidentalmente pescati in mare, prevede l’equiparazione di questi ai rifiuti prodotti dalle navi, con obbligo in capo al comandante della nave che approda in un porto di conferirli all’impianto portuale di raccolta.
• L’articolo 3 si occupa delle campagne di pulizia e precisa che i rifiuti volontariamente raccolti possono essere recuperati nell’ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell’autorità competente o su istanza presentata all’autorità competente dal soggetto promotore della campagna.
• L’articolo 4 rinvia ad un decreto del Mattm per la determinazione dei criteri e delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del Codice dell’ambiente. In sede di esame alla Camera si è precisato che l’adozione di questo decreto è diretta non solo alla promozione del riciclaggio della plastica, ma anche di altri materiali non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne.
• L’articolo 5 “Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate” è stato introdotto alla Camera che distingue tra biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull’arenile, e prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola e forestale, depositata naturalmente sulle sponde dei laghi, dei fiumi, e sulla battigia.
• L’articolo 6, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera, rinvia ad un decreto interministeriale, con il parere dell’ISPRA e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per la determinazione delle linee guida operative a cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell’ambiente marino, che comportano l’immersione subacquea al di fuori degli ambiti portuali, svolte dal personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente marino o da soggetti terzi che svolgono attività di monitoraggio e controllo dell’ambiente marino in base ad una apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali.
• L’articolo 7 consente di realizzare campagne di sensibilizzazione per la realizzazione delle finalità della legge, delle strategie per l’ambiente marino.
• L’articolo 8 stabilisce che il ministero dell’Istruzione promuove nelle scuole di ogni ordine e grado attività volte a rendere gli studenti consapevoli dell’importanza della conservazione dell’ambiente, e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.
• L’articolo 9, introdotto dalla Camera stabilisce che in occasione della giornata del mare gli istituti scolastici possono promuovere iniziativeper diffondere la conoscenza del mare e sulle misure per prevenire e contrastare l’abbandono dei rifiuti in mare.
• L’articolo 10 prevede l’attribuzione di un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che tengono comportamenti virtuosi, utilizzano materiali a basso impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono rifiuti accidentalmente pescati.
• L’articolo 11 si occupa degli impianti di desalinizzazione.
• L’articolo 12 istituisce presso il Mattm un Tavolo interministeriale di consultazione permanente con il compito di coordinare l’azione di contrasto dell’inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l’azione dei pescatori per le finalità della legge e di monitorare l’andamento del recupero dei rifiuti conseguente all’attuazione del “SalvaMare”, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi.
• L’articolo 13, introdotto dalla Camera, stabilisce che ogni anno il ministro dell’Ambiente presenta una relazione al Parlamento sull’attuazione del SalvaMare.
• L’articolo 14 statuisce che dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica